Il procedimento trae origine da una verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2015, nei confronti di una società attiva nel commercio all’ingrosso di calzature e accessori, cliente dello studio legale Barillà.
L’Agenzia ha contestato con accertamento induttivo basando le proprie accuse sugli studi di settore. Ha infatti rideterminato i ricavi dichiarati dalla società applicando una percentuale di ricarico del 75,5% e ha così presunto che l’impresa avesse ottenuto ricavi molto superiori a quelli dichiarati, quantificati in 1,1 milioni di euro. Da qui la denuncia per evasione IRES e IVA complessivamente superiore alle soglie di punibilità previste per il reato tributario di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000).
In primo grado il Tribunale di Firenze ha ritenuto provata la responsabilità della titolare dell’azienda e l’ha condannata alla reclusione, ma lo studio ha proposto appello avverso questa pronuncia.
La difesa, condotta dall’avv. Samuele Barillà, ha impugnato la sentenza contestando in modo articolato i presupposti dell’accertamento e la sua traslazione in sede penale.
Il punto centrale ha riguardato l’utilizzo, da parte del giudice penale, di presunzioni tributarie semplici come base della prova.
La giurisprudenza di Cassazione, pur non ancora del tutto consolidata sul punto, è giunta da ultimo ad affermare con chiarezza che il giudice penale non può fare ricorso alle presunzioni tributarie che comportano l’inversione dell’onere della prova.
In sostanza, in sede di contestazione di reato tributario è l’Agenzia che deve provare la commissione dell’illecito, mentre il contribuente non è tenuto a dare prova del contrario. È vigente in questa materia il principio della presunzione di innocenza sancito dall’art. 27 della Costituzione.
I criteri dell’accertamento fiscale induttivo che vengono sintetizzati nel processo verbale di constatazione possono essere acquisiti e utilizzati, ma non possono sostituire l’autonoma valutazione probatoria del giudice né essere trasferiti dal procedimento tributario al giudicato penale.
La difesa ha dimostrato che la percentuale di ricarico del 75,5% applicata dall’Agenzia delle Entrate era priva di fondamento fattuale e scelta arbitrariamente nell’ambito di un range statistico amplissimo, che non teneva conto degli equilibri del mercato in cui opera l’impresa. L’accusa non ha fornito prova adeguata a sostegno di quella scelta, né ha verificato il ricarico effettivamente applicato dall’impresa o dai suoi concorrenti locali, risultato in entrambi i casi significativamente inferiore alla percentuale contestata.
La difesa ha inoltre evidenziato che dai ricavi induttivamente rideterminati non erano stati detratti i relativi costi di produzione, con un effetto di amplificazione abnorme della pretesa impositiva.
Sul fronte tributario, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva parzialmente accolto il ricorso dell’impresa, rideterminando i ricavi sulla base di una percentuale di ricarico del 30%, ritenuta più aderente alla realtà operativa della società. Quella pronuncia è stata successivamente riformata in appello e il giudizio pende attualmente in Cassazione. Il Tribunale penale aveva comunque considerato la determinazione tributaria non vincolante, benché costituisse un significativo elemento di dubbio.
La Corte d’Appello di Firenze ha accolto le tesi della difesa e riformato integralmente la sentenza di primo grado.
L’assoluzione è stata concessa perché il fatto non sussiste, ovvero con la formula più favorevole prevista dal codice, che esclude alla radice l’esistenza del reato sul piano oggettivo.
La sentenza d’appello ha ribadito un principio di fondamentale importanza per le imprese sottoposte a verifica fiscale: non è ammissibile il trasferimento automatico delle risultanze di un accertamento tributario induttivo in sede penale.
Il giudice penale deve formarsi autonomamente un convincimento sulla base degli strumenti probatori propri del processo penale, applicando il criterio del dubbio e della presunzione di innocenza. Quando l’imputazione si fonda su presunzioni statistiche e stime prive di riscontro fattuale, il ragionevole dubbio non può che prevalere.
Questa vicenda illustra un problema strutturale nei rapporti tra accertamento tributario e processo penale, che riguarda in particolare le imprese operanti in settori con elevata variabilità dei margini. Gli studi di settore, strumento concepito per finalità fiscali e fondato su medie statistiche, non possono trasformarsi in prova penale senza un’autonoma verifica della loro aderenza alla realtà concreta dell’impresa accertata. In questi procedimenti la difesa consiste nello smontare, dato per dato, la costruzione presuntiva dell’accusa e nel dimostrare che quel che appare una prova documentale è invece, nella sostanza, un calcolo statistico privo di riscontro nei fatti.