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14 Ottobre 2026

Deblistering, linee guida o decreto, la confusione non aiuta nessuno

Il dibattito seguito alla firma del decreto Gemmato è vivace e su alcuni punti molto utile — la tabella comparativa dei provvedimenti regionali pubblicata da Pharmacy Scanner, 5 ottobre 2026 è un documento di lavoro prezioso.

Questo però rischia di scontare una confusione di fondo che può portare gli operatori fuori strada, ovvero la corretta distinzione tra ciò che il decreto ha già definitivamente stabilito e ciò che è ancora in attesa di definizione.

Decreto ministeriale non significa linea guida

Nel linguaggio corrente si sente parlare indistintamente di “linee guida ministeriali”, “disposizioni del Ministero” e “raccomandazioni”. La differenza non è terminologica: è giuridica e ha conseguenze pratiche immediate.

Le Linee di indirizzo nazionali sul deblistering sono contenute in un decreto ministeriale. Un decreto ministeriale è un atto normativo vincolante, non una raccomandazione.

Le Regioni non hanno la facoltà di non allinearsi come se stessero ignorando una best practice e i provvedimenti regionali che contrastano con il decreto sono ipso iure decaduti per sopravvenuta inefficacia (o meglio lo saranno appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale), e i farmacisti che li seguono si espongono a rischi legali che la copertura regionale non può rimuovere.
La direzione è obbligata e affidarsi a modelli organizzativi in contrasto con il decreto — in attesa che le Regioni si adeguino — è una scelta che ciascun operatore deve compiere consapevolmente, valutando il rischio.

L’hub&spoke: una questione chiusa, non aperta

Il punto più controverso del dibattito è il cosiddetto hub&spoke.
Questo modello prevede che una farmacia attrezzata, la hub, esegua materialmente l’allestimento dei farmaci riconfezionati per conto di altre farmacie, le spoke, che si limitano a prendere in carico il paziente e a dispensare i farmaci.
In pratica la farmacia spoke raccoglie i farmaci del paziente e li trasferisce alla farmacia hub per il riconfezionamento, ricevendo poi indietro le confezioni personalizzate da consegnare al paziente.

Il modello nasce dall’esigenza di concentrare in un unico punto attrezzato le operazioni più complesse e costose, consentendo anche alle farmacie di piccole dimensioni di offrire il servizio senza dover investire autonomamente in attrezzature e personale specializzato.

Il decreto Gemmato lo vieta esplicitamente per le farmacie aperte al pubblico, perché la separazione tra chi dispensa e chi allestisce dissolve la catena di responsabilità professionale che il decreto vuole garantire in capo a un unico soggetto.
Il decreto, su questo non lascia nemmeno spazi interpretativi. Il servizio non può essere scisso, delegato o frazionato tra soggetti diversi, e non può configurarsi come servizio intermedio tra farmacie. La farmacia che prende in carico il paziente deve dispensare i farmaci e deve essere la stessa che li riconfeziona.

Non si tratta di una scelta discutibile del Ministero, ma della logica conseguenza della qualificazione del deblistering come attività assistenziale.
La posizione di garanzia del farmacista, che lo rende responsabile dell’allestimento anche in sede penale, presuppone che lo stesso presidi l’intero processo. Separare dispensazione e allestimento tra soggetti diversi dissolve quella posizione di garanzia e rende impossibile attribuire la responsabilità in caso di evento avverso.

Le obiezioni degli operatori tecnologici sul tema dei volumi sono comprensibili sul piano economico, e il dato umbro che parla di 9.149 blister settimanali erogati da 62 farmacie, il 75% delle quali rurali, dimostra chiaramente che il modello manuale o semiautomatico in farmacia funziona quando c’è una remunerazione adeguata.

La soluzione al problema della sostenibilità economica del servizio tuttavia, non sembra essere l’hub&spoke, ma piuttosto la rapida adozione degli Accordi Integrativi Regionali che definiscano una remunerazione congrua.
Quello è il vero cantiere aperto.

Cosa è davvero ancora da definire

Il decreto ha stabilito l’assetto del servizio, ma lascia effettivamente aperti altri nodi che è corretto segnalare.

  • Il primo è la tracciabilità. Il bollino Data Matrix viene disattivato al momento della dispensazione, prima che avvenga il riconfezionamento. Il nuovo confezionamento personalizzato non acquisisce un codice proprio nel sistema di monitoraggio nazionale.
    Il decreto ministeriale sulla tracciabilità dello scorso giugno non prevede ancora procedure specifiche per il deblistering.
    Su questo serve certamente un decreto attuativo e, nell’attesa, la soluzione praticabile è il fascicolo di tracciabilità integrata che colleghi dispensazione, scheda di allestimento e confezioni restituite.
  • Il secondo è la remunerazione in regime convenzionale, demandata agli Accordi Integrativi Regionali non ancora adottati nella maggior parte delle Regioni. Senza di essa il servizio rimane a carico del paziente, con tutto ciò che questo comporta in termini di equità di accesso.
  • Il terzo, che il dibattito ha finora trascurato, è il raccordo con le norme europee sulla serializzazione dei medicinali, anch’esso rimesso a un decreto attuativo ancora da emanare.

I modelli regionali per le RSA, un piano diverso

Un’ultima precisazione riguarda i provvedimenti di Veneto, Toscana e Provincia autonoma di Trento che non sono in contrasto con il decreto Gemmato perché disciplinano un contesto diverso, quello del deblistering nelle strutture residenziali attraverso sistemi centralizzati e circuiti dell’assistenza farmaceutica residenziale. Il decreto Gemmato si applica esclusivamente alle farmacie aperte al pubblico nel rapporto diretto con il paziente. Sono due piani normativi separati, e confonderli genera equivoci che non aiutano né le farmacie né le strutture.
Il decreto non esclude le residenze sanitarie assistenziali dal servizio.
Una RSA può richiedere alla farmacia territoriale di erogare il deblistering per i propri ospiti, e il rapporto può essere formalizzato contrattualmente.

Il modello operativo però deve rispettare l’architettura individuale prescritta dal decreto, secondo la quale ogni ospite deve:

  • avere la propria lettera di incarico nominativa;
  • avere il proprio schema terapeutico aggiornato e firmato dal medico;
  • avere la propria scheda di allestimento.
  • La RSA può fungere da intermediario logistico e da mandataria, ma il rapporto giuridico resta tra la farmacia e il singolo paziente, non tra la farmacia e la struttura come soggetto collettivo.

L’allestimento collettivo e indistinto per l’insieme degli ospiti non è compatibile con il decreto.
Il decreto richiede inoltre che la farmacia utilizzi esclusivamente farmaci da essa stessa dispensati.
Come gli operatori sanno, nelle RSA una quota significativa dei farmaci arriva attraverso la distribuzione per conto o il canale ospedaliero delle ASL e bypassa le farmacie territoriali.
Quei farmaci appartengono alla ASL, non alla farmacia, e non soddisfano dunque il requisito del decreto.
Il deblistering secondo questo modello sembra praticabile solo per i farmaci che la farmacia ha dispensato direttamente al paziente, non necessariamente per l’intera terapia.

Il paradosso è evidente: i farmaci a maggiore complessità clinica, quelli per i quali il riconfezionamento personalizzato sarebbe più utile, sono spesso proprio quelli che transitano per i canali alternativi a quello convenzionale ordinario.

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