L’Azienda Sanitaria Locale Emilia Romagna ha attivato, dal giugno 2026, in via sperimentale, 12 locker automatizzati presso il padiglione 10 dell’ospedale Maggiore di Parma.
L’idea è semplice e comprensibile. Lo sportello di distribuzione diretta di quell’ospedale registra circa 1.500 accessi settimanali, snellire le procedure di consegna è senza dubbio una operazione vantaggiosa, tanto per la struttura quanto per i pazienti e chi li assiste. In caso di successo, la sperimentazione dovrebbe essere estesa ai punti di distribuzione di Fidenza e Borgotaro.
La sperimentazione riguarda quei pazienti cronici, spesso anziani, spesso in politerapia, che hanno già depositato il proprio piano terapeutico e le prescrizioni relative. A quel punto, il paziente, o chi per lui, riceve un codice via sms o email e ha 72 ore per ritirare il farmaco. Un successivo messaggio conferma l’avvenuto prelievo.
Pochi giorni dopo, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) ha riaperto il dibattito con una propria circolare sull’utilizzo dei locker.
FOFI ha riaffermato in via generale il divieto di dispensazione tramite smart locker, totem digitali e sistemi analoghi e richiamato le note di chiarimento emanate nel tempo dal Ministero della Salute, la più recente del gennaio 2026, applicando per analogia le prescrizioni utilizzate per il canale di vendita farmacia/parafarmacia alla distribuzione diretta ospedaliera, oggetto di sperimentazione a Parma.
La posizione del Ministero della Salute su questo tema è stabile da anni e si fonda su un impianto normativo preciso.
In primis il TULLSS, o Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, peraltro una delle norme più longeve del nostro ordinamento in molte parti ancora in vigore, prevede all’art. 122 la vendita dei medicinali con l’assistenza personale e diretta del farmacista.
Molti anni dopo è intervenuto l’art. 5 del D.L. 223/2006 (convertito in L. 248/2006, il cosiddetto “decreto Bersani”), la norma che ha liberalizzato parzialmente la vendita dei farmaci da banco e consentito la vendita di OTC e SOP anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione organizzata, purché vi sia un farmacista abilitato e iscritto all’Ordine responsabile della vendita.
La circolare FOFI n. 15964 del 1° luglio 2026 riepiloga il quadro normativo e richiama anzitutto il divieto generale di dispensazione dei medicinali attraverso sistemi automatici, precisando che “in linea generale, la normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati”.
Il punto rilevante ai fini del dibattito sui locker è proprio questo: anche nella versione “liberalizzata” introdotta dal decreto Bersani, la presenza e l’assistenza diretta del farmacista restano un requisito inderogabile. La liberalizzazione ha ampliato i luoghi in cui i farmaci possono essere venduti, non ha intaccato il principio che la vendita debba avvenire con l’intervento professionale del farmacista.
L’unica eccezione prevista riguarda i farmaci di automedicazione OTC, disciplinata dall’art. 96, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, che consente l’accesso diretto ai prodotti esclusivamente “ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione”. Anche per gli OTC, dunque, il locker non basta: serve il farmacista presente.
Il caso di Parma introduce un elemento che merita attenzione separata rispetto ai precedenti.
I locker dell’ASL non sono installati in una farmacia, ma in ospedale presso lo sportello di distribuzione diretta. Il contesto è diverso. Il farmaco, in questa modalità, non viene “dispensato” al pubblico ma semplicemente consegnato a un paziente già in carico, con una prescrizione già verificata e un percorso terapeutico già definito.
Ricetta, consiglio professionale e atto di vendita da parte del farmacista in questo caso sono ridondanti perché ricompresi nella definizione del piano terapeutico acquisito dal nosocomio.
La distinzione non è irrilevante sul piano giuridico. Le note ministeriali richiamate, che riguardano totem, locker e touchscreen nelle parafarmacie, sono state pensate per il canale delle farmacie aperte al pubblico. La loro applicabilità alla distribuzione diretta ospedaliera, laddove il rapporto tra struttura e paziente è già definito da un percorso clinico, è un ambito che le circolari non affrontano in modo esplicito e che potrebbe costituire il terreno di un futuro confronto normativo.
Il dibattito sui locker non è solo tecnico-giuridico. La sperimentazione di Parma affronta un problema reale. I 1.500 accessi settimanali a un singolo sportello di distribuzione diretta, con i relativi tempi di attesa, sono un dato che il sistema non può ignorare. La semplificazione del ritiro per i pazienti cronici e i loro caregiver è un obiettivo che si allinea perfettamente con le priorità di aderenza terapeutica.
Il punto non è se l’innovazione tecnologica nella distribuzione farmaceutica sia desiderabile, su questo c’è ampio consenso, ma entro quali confini normativi possa essere introdotta senza intaccare le garanzie che la legge pone a tutela del paziente e le prerogative che sostanziano la professione del farmacista.
La posizione che blocca ogni ipotesi di automazione che escluda il farmacista non consente di rispondere alla domanda su come si possa alleggerire il carico operativo degli sportelli di distribuzione diretta in modo compatibile con il quadro normativo vigente.
La risposta, per restare coerenti con l’impianto normativo, è probabilmente una norma specifica che disciplini il ritiro differito nella distribuzione diretta ospedaliera come fattispecie autonoma, distinta dalla dispensazione in farmacia. È un cantiere aperto che il legislatore, finora, non ha ancora affrontato.
Anche in questo caso l’arrivo del nuovo Testo Unico Farmaceutico potrebbe risolvere il problema a monte.