L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel 2021 ha sollecitato l’abolizione della norma (l’articolo 105 Dlgs 219/2006 ), che impone ai grossisti farmaceutici di detenere almeno il 90% di tutte le specialità medicinali autorizzate in commercio.
Il DDL Concorrenza, nel testo in votazione al Senato, ha recepito l’indicazione e prevede la soppressione della percentuale fissa del 90%.
La novella prevede, in particolare, che i grossisti siano tenuti a detenere un assortimento di:
in una misura che risponda alle esigenze del territorio a cui sia riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, che secondo l’art. 100 Dlgs 219/2006, sono la Regione o la Provincia autonoma dove ha sede il magazzino del grossista.
Le esigenze del territorio saranno valutate dalla stessa Regione o Provincia autonoma sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
L’AGCM considera infatti la rimozione di questo limite come una misura di favore per la concorrenza perché non è stata sufficiente a contrastare l’indisponibilità territoriale dei medicinali, un fenomeno sempre più ricorrente e preoccupante per la collettività.
L’abolizione della misura, secondo l’Autorità, importerebbe minori restrizioni alle dinamiche concorrenziali e consentirebbe innovazioni di processo e incrementi di efficienza, senza compromettere il primario interesse della salute dei cittadini.
In questa ottica l’obbligo normativo di assortimento minimo, così come è formulato ora, in misura percentuale fissa, implica per i distributori all’ingrosso una notevole rigidità operativa che impedisce forme più efficienti e flessibili di organizzazione imprenditoriale.
Probabilmente sarebbe più efficiente perseguire l’obiettivo della tempestività delle forniture dei medicinali sul territorio intervenendo sulle tempistiche massime di fornitura.
Queste sono già previste dallo stesso articolo che impone la fornitura del prodotto farmaceutico entro dodici ore dalla richiesta.
Anche volendo mantenere l’obbligo di dotazione minima di magazzino imposta, questo limite potrebbe essere configurato su quantità commisurate in maniera flessibile sulle esigenze ordinarie del territorio e non più in una misura percentuale fissa.
Se la norma fosse approvata in questa formulazione dal Senato, resterebbero da capire i dettagli organizzativi, come ad esempio, la determinazione della cadenza con la quale l’Autorità Regionale o Provinciale dovrebbe comunicare ai grossisti le variazioni delle esigenze e il limite temporale entro il quale i grossisti dovrebbero adeguarsi a questo cambiamento.
Le significative diversità tra Regioni o Provincie autonome, in termini di efficienza poi, potrebbero tradursi in appesantimenti gestionali per i distributori, che sono tutti da valutare.
Anche quando dovesse essere eliminato il dovere di assortimento minimo, resta immutato il dovere del grossista di detenere i medicinali di cui alla tabella n. 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, che elenca le sostanze medicinali la cui detenzione da parte delle farmacie è obbligatoria.
Gli obblighi di detenzione minima infatti non si applicano agli importatori di medicinali o a coloro che distribuiscono esclusivamente:
In questo momento, di difficoltà già grave, a causa dell’aumento ormai fuori controllo dei costi energetici, resta l’impressione che un aggravamento della burocrazia legata all’attività di distribuzione non possa che danneggiare una filiera già messa a dura prova dal periodo pandemico e dalla crisi economica.