Un articolo a firma dell’avvocato Samuele Barillà è uscito su Il Sole 24 Ore di oggi con il titolo:
«Il medicinale va venduto online allo stesso prezzo disposto in farmacia»
L’intervento riguarda la sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C- 21/23 che ha stabilito alcuni principi interpretativi per la vendita di farmaci online, validi per gli Stati dell’Unione Europea:
- che i dati personali inseriti dall’utente nel corso di un acquisto di farmaci (anche senza prescrizione), su una piattaforma online sono da considerare relativi alla salute e pertanto sono protetti dal Gdpr;
- che il consenso esplicito al trattamento dei dati è fondamentale nella vendita online di farmaci, per evitare di incorrere in una pratica commerciale sleale.
La normativa sulla vendita online dei farmaci in Italia è redatta in attuazione della direttiva 2011/62/UE e contenuta nel Dlgs 17/2014.
L’autorizzazione alla vendita è limitata ai medicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo agli esercizi fisici autorizzati a commercializzarli:
- farmacie;
- società di farmacisti titolari di farmacie;
- parafarmacie e commercianti autorizzati.
La pratica si intreccia a quella della vendita di altri prodotti sanitari e cosmetici e rende l’applicazione delle norme non sempre facile.
La Corte ha aggiunto un elemento importante e rilevato un serio pericolo di violazione dei dati personali relativi alla salute.
Le tipologie di farmaci che possono essere oggetto di e-commerce nel nostro Paese sono:
- farmaci Otc (Over the Counter), ovvero i farmaci «da banco»;
- farmaci Sop (Senza Obbligo di Prescrizione).
In Germania (dove la causa approdata alla Corte UE ha avuto origine), invece, possono essere venduti online anche i farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica.
Il farmacista che intenda vendere online i propri prodotti deve rispettare regole diversificate a seconda della tipologia di prodotto. Tra questi obblighi c’è quello di imporre gli stessi prezzi sui farmaci venduti online e in farmacia. Questo obbligo non riguarda altri prodotti come i cosmetici.
Le buone pratiche di distribuzione dei farmaci devono essere seguite anche nel caso della vendita online. Si tratta perlopiù di indicazioni su conservazione, stoccaggio e logistica, che riguardano anche i mezzi e le modalità di trasporto dei medicinali e la documentazione accompagnatoria. Questi servizi sono forniti dai grossisti che si occupano di rivendita e di logistica sul territorio.
Oltre all’esplicito divieto di vendere online senza essere titolari di un esercizio fisico, in Italia vige il divieto di dropshipping, cioè di vendita di un prodotto senza averlo in magazzino, attraverso piattaforme di logistica o distributori autonomi. Trovate un altro articolo su questo argomento in questi articoli del blog:
Intervento di Samuele Barillà su Il Sole 24 Ore sui marketplace onlineper farmaci