La normativa sulla vendita on line dei farmaci in vigore in Italia è redatta in attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2011/62/UE e contenuta, in particolare, nel Decreto legislativo n. 17 del 2014.
L’e-commerce di farmaci e materiale sanitario viene definito: «Vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione». L’autorizzazione alla vendita è limitata ai medicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo agli esercizi fisici: farmacie, società di farmacisti titolari di farmacie ed esercizi commerciali autorizzati.
Questa pratica commerciale si intreccia e si sovrappone a quella relativa alla vendita di altri prodotti sanitari e cosmetici e rende l’applicazione delle norme non sempre facile, oltre che delicata in termini di tutela della salute e dell’affidamento del pubblico.
In sintesi, in Italia hanno la facoltà di vendere farmaci online solo le farmacie autorizzate che possono farlo sul proprio sito internet.
Le tipologie di farmaci che possono essere oggetto di E-commerce sono:
– farmaci OTC (Over the Counter), ovvero i farmaci comunemente detti “da banco”;
– farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione).
Non possono essere venduti online i farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica.
In Italia è anche vietata la pratica del dropshipping, cioè la vendita di un prodotto senza possederlo materialmente nel proprio magazzino, attraverso piattaforme di logistica o distributori autonomi.
L’e-commerce di cosmetici, integratori e materiale paramedicale
L’ingresso (almeno all’estero), delle grandi catene in questo mercato e la parziale sovrapposizione, nel linguaggio comune, dei concetti di farmaco con quello di altri prodotti delle aziende farmaceutiche e cosmetiche di utilizzo curativo, crea ulteriore confusione e ha indotto le autorità nazionali a intervenire per fare chiarezza.
Una circolare del Ministero della Salute, ha affrontato il problema della vendita online di farmaci e stabilito che sia vietato:
- l’utilizzo di applicazioni mobili per smartphone o tablet, comunemente chiamate APP;
- l’utilizzo di piattaforme per l’e-commerce – anche dette ‘marketplace’;
- l’utilizzo di siti web intermediari;
- l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto scelto dall’utente risalgono ad un venditore selezionato dal sistema.
Durante un’audizione davanti alla Commissione Industria del Senato del febbraio 2022 il consorzio Netcomm, ha presentato un pacchetto di integrazioni al disegno di legge Concorrenza dirette ad agevolare lo sviluppo del commercio online dei farmaci.
Tra queste, anche la modifica dell’articolo 112-quater del d.lgs 219/2006 così da consentire a farmacie e parafarmacie di vendere i farmaci senza ricetta «anche su siti web intermediari e piattaforme per l’e-commerce» per «ridurre i costi di transazione e consentire ai venditori l’accesso a una più vasta platea di consumatori».
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