# farmacia locali separati
Una farmacia comunale amplia l’attività in un locale separato, la vicenda arriva al Consiglio di Stato che enuncia un principio destinato a far discutere.
La vicenda nasce a Ferrara, dove una farmacia comunale non potendo ampliare gli spazi in cui esercita la propria attività, ne reperisce di nuovi in un locale separato, a breve distanza da quello principale.
Il Sindaco autorizza l’apertura con proprio atto: «esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei servizi” in premessa richiamata». (Provvedimenti sindacali del 10 e 11 aprile 2014 Comune di Ferrara).
L’autorizzazione viene impugnata dal titolare di una farmacia privata e il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna respinge il ricorso, ma la sentenza (n. 486 del 2018), viene nuovamente appellata avanti il Consiglio di Stato.
La farmacia come entità unica non frazionabile
Tra le questioni sollevate, la principale riguarda il contrasto col principio che la farmacia costituisca un’entità unica non frazionabile.
Tra le principali obiezioni a questo motivo di doglianza, il Comune di Ferrara sostiene che l’ampliamento è stato espressamente autorizzato solo per le attività che esulano quella riservata di dispensazione dei farmaci di fascia A e quindi il secondo locale non può essere considerato come un esercizio in grado di fare concorrenza a una farmacia.
Questa posizione è sostanzialmente condivisa dal Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna e Consiglio di Stato che decide con sentenza n. 2913 del 19 aprile 2022 di respingere l’appello e confermare la decisione del TAR che sanciva la legittimità della autorizzazione del Sindaco di Ferrara.
Organizzazione di laboratorio galenico, un’altra storia
In passato il Consiglio di Stato aveva già affermato il principio che la farmacia potesse organizzare l’attività del laboratorio galenico in locali separati da quelli adibiti alla dispensazione dei farmaci (Sentenza 6745 dell’8 ottobre 2021).
In questo caso lo stesso Ministero della Salute voleva negare l’utilizzo di locali fisicamente separati dalla farmacia anche se destinati a una attività (quella di preparazione galenica), connessa alla prima ma non aperta al pubblico.
La norma sul contingentamento delle sedi farmaceutiche (art. 1 della L. 2.4.1968 n. 475) che è stata richiamata in entrambi i processi, è concepita per uno scopo preciso, cioè garantire l’equo accesso ai servizi per tutta la popolazione.
Il numero di autorizzazioni è proporzionale agli abitanti di ciascun comune e prevede una farmacia ogni 3.300 residenti e autorizza ulteriori aperture solo quando l’incremento della popolazione supera il 50% di questo parametro (dunque 1750 abitanti in più).
Questo numero, così come l’ubicazione delle sedi nelle relative zone urbane viene rivisto dai comuni ogni due anni sulla base delle rilevazioni ISTAT.
La dimensione e le caratteristiche dei locali, l’eventuale spostamento fisico delle farmacie, così come la distanza tra i locali autorizzati all’esercizio, sono tutte stabilite da norme di vario rango e sottoposte a vincoli e autorizzazioni
L’espressione “locale annesso” in caso di ampliamento di una farmacia, utilizzata nell’articolo 110 del Decreto n. 1265/1934, secondo il Consiglio di Stato, non indica necessariamente un locale attiguo al principale, ma rappresenta il concetto di ampliamento funzionale.
La farmacia, organizzata anche in due locali separati, destinati ciascuno a una specifica funzione, va intesa come un unico compendio aziendale.
La differenza principale tra le due pronunce: l’apertura dei locali al pubblico
Tra le due questioni che hanno portato alle rispettive sentenze del Consiglio di Stato qui brevemente commentate, c’è però una sostanziale differenza:
- nella pronuncia che riguarda i locali per la preparazione galenica da parte di una farmacia di Milano, non si tratta di spazi aperti al pubblico né destinati in alcun modo alla vendita;
- nel caso della farmacia comunale di Ferrara, la seconda sede, anche se non autorizzata alla vendita di farmaci di fascia A, realizza invece la nuova apertura di un “esercizio farmaceutico“ non espressamente contemplato dalle norme, e del quale, per ora, non si ha esperienza.
Il criterio dell’apertura al pubblico dei locali destinati alle prestazioni di assistenza farmaceutica viene definito anche dal Consiglio di Stato un “elemento dirimente” che caratterizza la sentenza di Milano: «Tale criterio non sarebbe in alcun modo intaccato dalla predisposizione di locali annessi, destinati a laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo fisicamente separato dai locali della farmacia destinati alla vendita al pubblico».
Questa posizione viene però superata dalla pronuncia sul caso di Ferrara del 2022, perché là si consente appunto l’apertura al pubblico di un secondo locale che si riferisce alla stessa farmacia comunale, anche se con limitazioni relative ai prodotti e ai servizi che vi potranno essere erogati.
Sembra piuttosto facile predire che questa pronuncia farà molto discutere gli operatori del settore, tra cui sicuramente andranno incluse le parafarmacie, che più delle farmacie, sembrano destinatarie di una nuova forma di concorrenza.