I farmaci equivalenti e il loro effetto sul mercato

La presentazione dell’edizione 2024 dell’Osservatorio di Nomisma ed Equalia sull’industria dei farmaci equivalenti propone una serie di riflessioni di scenario sul mercato dei medicinali generici in Italia.

Per l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il farmaco equivalente ha «principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, dosaggio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali a un farmaco di riferimento a cui è scaduta la copertura brevettuale».

La definizione, per i farmaci con obbligo di ricetta medica, è stata introdotta in Italia con la legge 149 del 2005. La norma prescrive che sulla confezione esterna e sul bugiardino sia marcato “Medicinale Equivalente”.

I farmaci equivalenti e i farmaci generici sono la stessa cosa, al momento di ricevere l’autorizzazione per l’immissione in commercio, il ministero ne certifica la bioequivalenza. Il farmaco biosimilare invece non è identico al farmaco originale brevettato, ma è altamente simile per composizione e dosaggio a quello originale. Un farmaco equivalente non può essere messo in commercio se il brevetto del medicinale di marca non è ancora scaduto.

 

La sofferenza delle industrie produttrici di farmaci equivalenti

La concorrenza nel settore di produzione farmaceutica dei medicinali equivalenti è in progressiva regressione (-10% di aziende per effetto di chiusure e fusioni, secondo Unioncamere).

Le imprese sono sofferenti per l’erosione dei propri margini di profitto dovuta prevalentemente all’aumento generalizzato dei prezzi che ha riguardato:

  • I costi di produzione (energia, materie prime, materiali per il packaging, costo del lavoro);
  • gli oneri regolatori (aumento delle spese per pratiche di registrazione e autorizzazione alla vendita);
  • i prezzi ex factory, ovvero quelli imposti al farmaco prima del calcolo dei costi di distribuzione, che sono stabiliti unilateralmente da AIFA;
  • il massimo ribasso come criterio di aggiudicazione nelle gare pubbliche per l’approvvigionamento.

 

I medicinali generici come risposta alla carenza di farmaci

Il problema della carenza di farmaci (di cui abbiamo già parlato in un articolo di questo blog), ha raggiunto livelli importanti in tutto il mondo, ma l’Italia è uno dei paesi che ne soffre maggiormente.

Negli ultimi cinque anni, secondo l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il numero di farmaci a rischio carenza nel nostro Paese, è passato da circa 1.600 a oltre 3.700. Il 44% delle carenze registrate nel 2024 è dovuta alla cessazione definitiva della commercializzazione, una metà del rimanente è legata a problemi di produzione, spesso derivanti dalla difficoltà di reperire il principio attivo prodotto da paesi extraeuropei (soprattutto India).

Di dieci dei farmaci a rischio di carenza, almeno otto hanno un corrispettivo equivalente. Nel 2023, in Europa, il 70% del volume dei medicinali oncologici e antidiabetici e l’82% dei farmaci immunologici sono equivalenti.

Questi dati consentono a Nomisma ed Egualia di definire impensabile un mercato farmaceutico senza generici.

Gli interventi necessari su payback, gare pubbliche e prezzi ex factory

Secondo i principali osservatori dall’analisi emerge la necessità di interventi urgenti, in primis su payback, prezzi ex factory e meccanismi di aggiudicazione per le gare pubbliche.

Il payback è un meccanismo che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici e produttrici di farmaci rimborsabili dal SSN di restituire una quota del proprio fatturato se la spesa complessiva delle Regioni ha superato i limiti stabiliti. Gli importi vengono definiti da AIFA. Questo meccanismo è spesso contestato, in particolare quando riguarda i farmaci generici per la ragione che i margini di profitto su questa categoria di farmaci è già molto ridotta per le case farmaceutiche.

I produttori non hanno introiti adeguati sui medicinali equivalenti anche perché devono ripianare gli errori di programmazione o gli eccessi di spesa delle Regioni e sono così disincentivati a produrli.

Andrebbe anche ripensata la spesa destinata alla ricerca e alle politiche per favorire il ritorno della produzione dei principi attivi nel nostro Paese (reshoring) o quantomeno nel continente europeo. La produzione interna sarebbe un fattore di emancipazione dal controllo esercitato dai principali produttori extraeuropei.  (Per alcune considerazioni sul tema del reshoring vedi questo articolo pubblicato sul blog).

Quanto alla necessità di mettere mano al meccanismo dell’imposizione dei prezzi ex factory, il discorso è piuttosto articolato.
AIFA concede l’autorizzazione alla immissione in commercio di farmaci -anche generici- a fronte di una contrattazione con le Aziende Farmaceutiche (ai sensi della Legge 326/2003 art. 48, comma 33), e sulla base di criteri indicati nella delibera CIPE  «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci» (n. 3 del 1 febbraio 2001).

Al prezzo imposto ex factory, ovvero all’uscita della fabbrica, andranno aggiunti, ricalcolandoli in proporzione, i margini per i distributori, grossisti e farmacisti.

Questo meccanismo è fortemente contestato dalle categorie. È di pochi giorni fa (24 ottobre 2024), la notizia che sono portate all’attenzione del ministero forti preoccupazioni sulle disposizioni contenute nel disegno di legge della Manovra 2025 che prevede la riduzione delle quote di spettanza delle aziende produttrici di farmaci a favore della distribuzione intermedia.

In sostanza i prezzi al pubblico dei farmaci rimarrebbero invariati ma al loro interno, grazie alla manovra, la percentuale destinata ai produttori sarebbe erosa in favore dei distributori.

La possibile contrapposizione di interessi tra produttori e distributori rischia di di creare, comunque, degli attori perdenti nella filiera del farmaco.

L’argomento è spinoso e il dibattito appena avviato merita di essere monitorato per successivi approfondimenti.

 

Samuele Barillà

Studio Legale Barillà: Premio Boutique di eccellenza dell’anno di Le Fonti Pharma

L’avvocato Samuele Barillà ha ritirato, per il secondo anno consecutivo, il Premio Le Fonti Pharma che il suo studio ha conseguito come «Boutique di Eccellenza dell’Anno – Leadership Diritto Farmaceutico e Distribuzione del Farmaco».

Il premio è stato ritirato, con il socio Andrea Facchini, durante la serata di gala organizzata a Milano, Palazzo Mezzanotte il 10 ottobre 2024.

La cerimonia, presentata da Valentina Buzzi, Anchor di Le Fonti, è stata preceduta dal CEO Summit, spazio di approfondimento e dibattito su alcune tematiche di business, come leadership e innovazione.

La serata si è conclusa con la premiazione di professionisti e studi che il comitato di Le Fonti ha considerato essere delle eccellenze per  leadership, innovazione e sostenibilità.

Lo Studio ottiene un rinnovato riconoscimento che premia la profonda expertise di diritto farmaceutico, coltivata con costanza e la qualità del lavoro prestato in questi anni, in particolare, a favore di imprese di distribuzione del farmaco, consorzi e associazioni.

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Lo Studio Legale Barillà

Lo Studio, fondato vent’anni or sono, affianca imprese e in particolare distributori farmaceutici e li assiste per tutte le necessità aziendali e societarie, dai rapporti con le farmacie e con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla negoziazione e redazione della contrattualistica specifica del settore, come la movimentazione dei prodotti, nella consulenza sulla normativa di settore, nell’assistenza nella gestione del credito, anche nella fase patologica, attraverso il recupero con procedimenti ordinari di esecuzione o nell’ambito di fallimenti o procedure concorsuali.

Lo studio ha sviluppato competenze specifiche nel diritto societario acquisendo una specifica expertise nell’assistenza alle aziende del settore farmaceutico:

  • recupero credito farmaceutico;
  • costituzione societarie, fusioni, acquisizioni e operazioni straordinarie per farmacie;
  • crisi dell’impresa del settore farmaceutico;
  • diritto della distribuzione del farmaco;
  • diritto bancario, finanziario e rapporti con gli istituti di credito.

Lo studio inoltre difende i clienti nei contenziosi avanti all’autorità giudiziaria, in tutti i gradi del giudizio, anche avanti le sezioni specializzate di Tribunali e le Corti superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione), anche promuovendo arbitrati, mediazioni o cause per la tutela degli interessi dei clienti.

Anticontraffazione e tracciabilità: i dubbi per i distributori dei farmaci

Il 9 febbraio 2025 è prevista l’entrata in vigore della Falsified Medicine Directive, la direttiva UE per l’anticontraffazione e la tracciabilità dei medicinali. Dopo una legge delega e un decreto legislativo, l’iter continua con le audizioni in Senato, ma tra gli invitati mancano i grossisti e i distributori di farmaci.

Di Samuele Barillà

 

L’audizione in Senato per l’entrata in vigore della FMD

Lo scorso primo ottobre in Senato, avanti a Francesco Zaffini Presidente della X Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), si è svolta l’audizione dei rappresentanti di associazioni ed enti sullo schema di Decreto Legislativo AG 198.

Il provvedimento riguarda l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/161, che a sua volta integra la Direttiva 2001/83/CE e segue la Legge delega 15/2024. La nuova normativa, come gli operatori sanno bene, prevede l’introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei farmaci da attuare con l’introduzione di un codice univoco chiamato Datamatrix, e l’apposizione di un dispositivo anticontraffazione sulle confezioni dei farmaci.

L’Italia ha goduto di una proroga per la messa a regime delle nuove norme perché già dotata di sistemi efficaci per prevenire la manomissione e per garantire il tracciamento dei medicinali.  Gli altri paesi membri dell’Unione hanno già adottato la direttiva, ma operano ancora in regime transitorio. Le nuove norme infatti comportano la necessità di notevoli adeguamenti tecnici e procedurali lungo tutta la filiera e generano potenzialmente numerose criticità.

 

Ne abbiamo parlato in questo articolo del blog, e in questo articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore.

 

I player invitati all’audizione hanno insistito per un regime transitorio

All’audizione di Palazzo Madama erano presenti, per AIFA, il direttore Pierluigi Russo; per Equalia: il presidente Stefano Collatina e Adriano Pietrosanto, direttore area tecnico scientifica, produzione industriale e qualità; per Farmindustria: il presidente Marcello Cattani e Carlo Riccini, vicedirettore; per Federchimica Assosalute: il presidente Michele Albero e Valentina Arceri, della direzione centrale relazioni istituzionali.

La maggior parte dei presenti ha messo in evidenza come l’applicazione di questa normativa richieda uno sforzo congiunto della filiera farmaceutica, delle agenzie e associazioni di categoria coinvolte, che dovranno fornire il necessario supporto tecnico al governo.

Durante i loro interventi, praticamente tutti i rappresentanti, hanno messo in evidenza la necessità che il governo emani una normativa transitoria, peraltro prevista dalla legge delega  21/2/2024 n. 15.

Qualcuno ha anche sottolineato che sia lecito aspettarsi anche correttivi a livello di Unione Europea, dato che numerosi altri paesi condividono le difficoltà insite nella applicazione concreta della disciplina.

Il percorso di transizione dovrà garantire alle imprese di conoscere nel dettaglio le prescrizioni della nuova normativa per adeguarsi e garantire la continuità delle forniture poiché è impensabile che il sistema di produzione e distribuzione si fermi senza impatti estremamente critici sulla carenza di farmaci che danneggia soprattutto gli utenti finali.

La norma, per entrare in funzione, richiede l’emanazione di numerosi decreti attuativi alla stesura dei quali i diversi player hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare con il governo, fornendo supporto tecnico e regolatorio.

 

L’invito ai distributori di farmaci è arrivato dopo l’audizione 

Fin qui i contenuti sintetici dell’audizione che ha tuttavia evidenziato alcune carenze preoccupanti, prima fra tutte l’assenza dei rappresentanti dei distributori e dei grossisti.

Le figure dei distributori e grossisti sono di assoluto rilievo nella filiera farmaceutica italiana, dato il ruolo cruciale loro assegnato dalla normativa nazionale (DLgs 219/06) e considerato che in Italia i produttori esternalizzano la gestione di magazzini, logistica e trasporti, in misura pressoché totale.

Già qualche osservatore ha notato che la norma, così come è dato conoscerla, non distingue le due figure di grossista e depositario come il mercato italiano le conosce.

«Anche il progetto sulla tracciabilità, istituito con Decreto del Ministero della Salute il 15 luglio 2004, differenzia le due attività identificandole con le due diverse lettere G per i distributori/grossisti e D per i depositari», ha fatto notare Assoram in una recente uscita di stampa.

Il legislatore nazionale distingue tra le due figure perché sono caratterizzate da ruoli differenti e sottoposti a distinti meccanismi autorizzativi:

  • il grossista acquista i medicinali e li distribuisce agendo in proprio;
  • il depositario invece gestisce magazzino e logistica per conto del proprietario dei medicinali per contratto.

Conseguentemente, non sembra ancora molto chiaro come si ponga la FMD in merito, stante l’evidente diversità tra chi acquista per distribuire e chi gestisce prodotti per conto terzi.

Occorre, poi, considerare come conciliare la diversità di prospettiva tra FMD e normativa italiana di settore, che rischia di creare frizioni esattamente nella distribuzione, punto di giunzione di entrambe.

 

Due ratio diverse, le norme per i distributori dei farmaci

La ratio della FMD, che dovrebbe entrare in vigore il 9 febbraio 2025, è principalmente perseguire la contraffazione.

Il DLgs 219/06 (per la parte d’interesse) e Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, sulle buone pratiche di distribuzione si preoccupano di disciplinare la corretta gestione del farmaco, nel suo percorso intermedio dal produttore alla farmacia.

Ad esempio, l’articolo  2.4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 1999 recita: «Ogni operazione va documentata  al  momento   della  sua effettuazione in modo  da consentire di tracciare la  storia di tutte le  attività o  dei fatti  significativi. Le documentazioni saranno chiare e prontamente disponibili e vanno conservate per almeno cinque anni  o  per  periodi  più  lunghi  se  diversamente  stabilito  da specifiche disposizioni di legge».

In concreto, le buone pratiche impongono il tracciamento dell’attività nel suo complesso, mentre la FMD impone il tracciamento di ciascuna confezione.

La diversità di ratio è evidente, da un lato si traccia il lotto, dall’altro il singolo prodotto e la compatibilità tra le norme è tutta da verificare.

C’è dunque ancora molto lavoro da fare per consentire l’implementazione di un nuovo sistema che dovrebbe soppiantare l’attuale costituito da bollino del Poligrafico e dalla normativa integrata dalle buone pratiche.

Questo lavoro non potrà prescindere dal contributo dei grossisti, dei depositari e dei distributori indipendenti, anelli non secondari della catena che porta il farmaco dalla fabbrica alle case dei pazienti.

È di pochi giorni fa la notizia che alcune tra le principali sigle di rappresentanti dei distributori sono state invitate alle prossime audizioni.