Come abbiamo avuto modo di commentare nel precedente articolo, la sostenibilità della filiera farmaceutica è minacciata dalla contrazione dei ricavi, attribuibile in parte al nanismo delle imprese di distribuzione italiane. La maggior parte dei grossisti distributori chiude l’anno con bilanci negativi e si prevede una tendenza simile nel 2024.
La maggior parte dei distributori indipendenti affronta sfide molto complicate e molti analisti attribuiscono all’e-commerce di farmaci una quota di responsabilità. La stagnazione però riguarda anche il settore delle vendite online.
ll 2023 si è concluso infatti con una crescita del numero di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione), e OTC (Over The Counter, o farmaci da banco), nel nostro Paese, sebbene più contenuta rispetto all’incremento di autorizzazioni degli anni precedenti.
Il totale dei rivenditori, secondo quanto rilevato da FarmaciaVirtuale.it, sui dati resi disponibili dal ministero della Salute, è pari a 1.446, con 1.088 farmacie e 358 esercizi commerciali.
Il saldo attivo del 2023, se confrontato all’intero 2022, è di soli +19 esercizi – tra aperture e chiusure – che hanno ricevuto autorizzazione a vendere online Sop e Otc.
Al 30 settembre del 2023 i valori erano pari a 1.425, con 1.075 farmacie e 350 esercizi commerciali, e uno scostamento di -2 esercizi autorizzati rispetto ai dati di chiusura del 2022.
Le potenziali cause di stagnazione nel settore della vendita di farmaci online
L’incremento contenuto nel numero di esercizi autorizzati alla vendita online di farmaci Sop e Otc nel 2023, rispetto agli anni precedenti, potrebbe essere attribuito a diversi fattori.
Tra le possibili cause potrebbe esserci la saturazione del mercato, con un numero di esercizi online che si avvicina alla copertura totale della domanda effettiva degli acquirenti online.
Altri motivi andrebbero ricercati tra:
- la complessità logistica e ai costi associati all’avvio e alla gestione di un’attività di e-commerce, certamente un deterrente per l’avvio di nuovi player nel settore online;
- alcuni aspetti strategici legati agli investimenti nello sviluppo delle attività territoriali rispetto a quelle online (le farmacie preferiscono investire off-line e non on-line);
- la concorrenza con le grandi catene e i colossi dell’e-commerce – sia del canale, ma anche extra-canale – già solidamente posizionati sul mercato.
Quando a vendere online è una farmacia e non un operatore specializzato in e-commerce, vanno considerate le condizioni previste dalla legge (D. Lgs. 219/2006 art. 112 quater). Queste dinamiche potrebbero influenzare la decisione di potenziali nuovi operatori di entrare in questo mercato.
Leggi, divieti, proposte di modifica e questioni aperte per l’e-commerce di farmaci
La vendita online di farmaci in Italia è regolata dalla direttiva del Parlamento europeo 2011/62/UE e dal Decreto legislativo n. 17 del 2014, che definisce l’e-commerce dei farmaci come la «Vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione».
Solo le farmacie autorizzate (comprese le società di farmacisti e gli esercizi commerciali autorizzati), possono vendere farmaci online. È vietata la vendita online dei medicinali che richiedono una prescrizione medica, così come la pratica del dropshipping.
Di questo modello di business abbiamo accennato in questo articolo. Si parla di dropshipping quando il rivenditore non tiene fisicamente i prodotti in magazzino ma li acquista direttamente da un fornitore o produttore facendoli poi arrivare da loro direttamente al cliente.
Una circolare del Ministero della Salute ha vietato specifiche pratiche nell’e-commerce farmaceutico, quali:
- l’uso di applicazioni per dispositivi mobile;
- i marketplace (piattaforme online che fungono da intermediarie tra acquirenti e venditori, consentendo a questi ultimi di commerciare beni e servizi);
- l’uso di siti web intermedi
- l’uso di piattaforme tecnologiche che collegano il consumatore a un venditore selezionato dal sistema.
La peculiare normativa in vigore sulla vendita di farmaci è tesa a disincentivare la vendita di farmaci con pratiche commerciali aggressive. Il Ministero ha, ad esempio, consentito di cancellare le spese di spedizione al raggiungimento di un certo importo solo a condizione che la spedizione riguardi tutte le merci vendute online e non soltanto i farmaci. Queste condizioni di vendita vanno comunicate a priori sul sito web.
Nel ricordare la disposizione che vieta la vendita online di farmaci da parte dei grossisti, il Ministero ha fornito anche chiarimenti sulla questione del possibile coordinamento tra farmacia e grossista per la spedizione del farmaco al cliente che ordina online sul sito della farmacia.
Vige l’obbligo per la farmacia di vendere online solo i farmaci acquistati direttamente con il proprio codice univoco e conservati presso il proprio magazzino.
In altre parole, il farmacista può vendere online solo i medicinali senza ricetta di cui è già in possesso e non può chiedere al grossista di recapitarlo direttamente al cliente.
Le questioni ancora aperte a livello europeo
Restano ancora da definire due questioni molto rilevanti che sono al vaglio delle autorità di giustizia dell’Unione europea.
La prima riguarda il caso francese di vendita online di farmaci da parte di un operatore non farmacista. L’avvocatura generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha paventato la commissione del reato di esercizio abusivo della professione di farmacista. Il Ministero della salute italiano ha aperto un tavolo sulla questione lo scorso settembre 2023.
La seconda attiene alla potenziale violazione del GDPR (Regolamento privacy europeo), da parte di Amazon per la raccolta di dati sanitari sensibili durante il procedimento di vendita di farmaci da banco online.