La convenzione farmaceutica si trova in una condizione di immobilità ormai da diverso tempo. In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza sugli sviluppi di una questione tanto complessa quanto delicata.
I rapporti tra le farmacie e il Servizio Sanitario Nazionale sono regolati da una Convenzione stipulata tra Federfarma (Federazione Nazionale dei titolari di farmacia italiani) e le Regioni.
Il testo è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, ma è scaduto nel 2001 e si trova tuttora in regime di prorogatio.
Tutto il settore è, di conseguenza, fermo allo scenario, ormai superato, di questo provvedimento che è stato adottato in un quadro normativo completamente diverso da quello attuale.
Da allora la situazione si è evoluta profondamente: il numero delle unità farmaceutiche è aumentato, si è diffusa la distribuzione diretta dei medicinali e, dal 2010, grazie a una serie di interventi legislativi, è nato un nuovo modello di business nel settore, definito come «Farmacia dei servizi».
La farmacia dovrà affermarsi non solo come punto vendita dei farmaci, ma rafforzerà il suo ruolo di mediazione sanitaria e si proporrà come luogo di erogazione di servizi e prestazioni professionali per cittadini.
Tra questi i più significativi sono:
- le prenotazioni delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- le autoanalisi e l’autocontrollo, insieme alle campagne di prevenzione, anche su grandi malattie, sul corretto uso dei farmaci;
- infine, tutte le attività delegate alle farmacie nelle campagne vaccinali.
(Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011; Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011; Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011).
Di recente, con l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, si è aggiunta una serie di nuove funzioni svolte dalle farmacie:
- Prenotazione ed erogazione dei tamponi antigenici rapidi (legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- somministrazione di vaccini (limitata ai casi con supervisione di medici o assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario, consentita in via sperimentale per l’anno 2021).
Il rinnovo della convenzione farmaceutica è stato oggetto di contrasti tra Federfarma, in rappresentanza delle farmacie private, Assofarm, in rappresentanza delle farmacie pubbliche, e SISAC, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati. Le trattative sono giunte a uno stallo e sospese.
Le rappresentanze della categoria, infatti, non trovano adeguate le proposte che penalizzano soprattutto il ruolo delle farmacie rurali e svalutano il nuovo modello della Farmacia dei Servizi.
In parte poi si mantengono le posizioni di partenza sui temi più delicati della Convenzione, tra cui:
- il sistema della distribuzione di farmaci per conto delle Asl (DPC);
- il diritto di sciopero;
- la destinazione del Fondo dello 0,15%, da riservare ad attività di formazione dei farmacisti che si occuperanno della somministrazione di test Covid-19 e di vaccini.
L’intero settore, nonostante il suo importante ruolo strategico, si trova in una situazione di parziale immobilità, nell’attesa che le trattative riprendano e che si possa garantire la fruizione dei servizi farmaceutici e sanitari ai cittadini, nel modo più vantaggioso possibile per le parti in causa e la collettività.